Qual è l’aliquota IVA applicata alle ristrutturazioni?
Attualmente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo è prevista l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.L’IVA agevolata si applica alla fornitura dei beni finiti necessari all’intervento, indipendentemente dal fatto che questi vengano acquistati direttamente dal committente o meno. La destinazione dell’edificio non deve essere necessariamente abitativa. Per quanto che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria (interventi per opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici) e straordinaria (interventi per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici, o per integrare servizi igienico-sanitari), invece, si applica l’IVA agevolata al 10% solo nel caso in cui i lavori vengano eseguiti su immobili a destinazione abitativa.L’IVA al 10% è applicabile sulla spesa relativa alla fornitura dei beni finiti, di materie prime e di semilavorati solo se vengono forniti dalla ditta che esegue i lavori e non rientrino nei “beni significativi”. Con questa espressione si intendono beni di valore significativo, ovvero il cui costo supera il valore della manodopera impiegata per installarli. Nel caso dei beni significativi l’aliquota al 10% si applica solo all’importo corrispondente al valore della manodopera.I beni significativi sui quali si applica l’IVA agevolata al 10%, sono quelli elencati dal decreto 29 dicembre 1999, ovvero:
- gli ascensori e i montacarichi
- serramenti e infissi esterni e interni
- i videocitofoni
- le caldaie
- i sanitari e la rubinetteria dei bagni
- le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- l’impianto di sicurezza.
- tapparelle o sistemi oscuranti analoghi
- inferriate o grate di sicurezza
- zanzariere